Ancora una volta siamo di fronte ad un abuso della decretazione legislativa d’urgenza

SULLA BOZZA DEL DECRETO-LEGGE “RIAPERTURE”: PRIME NOTE CRITICHE

Di Daniele Trabucco

In attesa di conoscere il testo definitivo del nuovo decreto-legge sulle c.d. “pseudo-riaperture” e stando ad una sommaria valutazione complessiva della bozza, devo dire che, ancora una volta, siamo di fronte ad un abuso della decretazione legislativa d’urgenza.

Il Governo della Repubblica, infatti, scagliona l’efficacia dell’allentamento di alcune delle misure di contenimento: dal 26 aprile, dal 01 giugno, dal 01 luglio etc…

In altre parole, il decreto contiene una “road map” delle “aperture” dei vari settori, assumendo in questo modo un’efficacia differita ben oltre quanto consentito dalla giurisprudenza costituzionale.

La Corte, con le sentenze n. 16/2017 e n. 170/2017, ha precisato che la deroga al requisito della immediata applicabilità delle disposizioni normative all’ interno di un provvedimento provvisorio avente forza di legge ex art. 77, comma 2, Cost. può sì avvenire, ma solo “per qualche aspetto”.

Pertanto, anche ammesso (si veda la tesi di Esposito) che un decreto-legge aderisca al paradigma della “necessità a provvedere” e che, pertanto, la straordinarietà e l’urgenza non postulino inderogabilmente un’immediata applicazione delle norme in esso contenute, questo non può pervenire fino al punto di stravolgere la natura giuridica della fonte-atto dal momento che, in caso contrario, l’Esecutivo si troverebbe ad ancorare i suoi presupposti giustificativi ad una previsione futura dell’andamento della curva epidemiologica che, al momento, non conosce e non può prevedere.

 

* Costituzionalista

 

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