Non poteva mancare “Coraggio” a definire “opportuna” una legge sull’omofobia!
UNA LEGGE SULL’OMOFOBIA “OPPORTUNA”?
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Di Daniele Trabucco
Ho ascoltato ieri, con il massimo rispetto e la dovuta attenzione, la relazione tenuta dall’attuale Presidente della Corte costituzionale, dott. Giancarlo Coraggio, sull’attività relativa all’anno solare 2020.
Ad eccezione della parte inerente al conflitto tra Stato e Regioni, con particolare riferimento alla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione dell’agente virale Sars-Cov2, il resto non mi é sembrato condivisibile e sono sempre più convinto della necessità di porre un freno agli interventi “creativi/manipolativi” del giudice delle leggi se non, addirittura, a pervenire ad un controllo di tipo diffuso sul modello degli Stati Uniti d’America.
Il Presidente Coraggio ha definito “opportuna” una legge sul contrasto all’omofobia. Ora, premesso, anche alla luce dei dati del Ministero dell’Interno, che non mi pare sussista in Italia un problema di questo tipo (e qualcuno dovrebbe chiarire che cosa perfeziona un pensiero omofobico, ma questo lo lasciamo alle fluttuazioni della giurisprudenza costituzionale che si alimentano della “liquidità” delle formulazioni delle disposizioni contenute nel Testo fondamentale del 1948), qualora il Presidente dell’organo, che giudica sulla legittimità delle leggi e degli atti normativi aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, considera “opportuna” l’approvazione di una legge in questo ambito, l’affermazione non può non suscitare sconcerto.
Se, come recita l’art. 28 della legge ordinaria dello Stato n. 87/1953, “Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento”, a maggior ragione il suo Presidente dovrebbe astenersi dal fornire indicazioni “politiche” in ragione del fatto che ogni giudizio sull’opportunità o meno in merito al contenuto di una possibile legge é prerogativa dei due rami del Parlamento italiano.
Stupore? Dopo il caso Cappato (ordinanza n. 207/2018), siamo entrati nell’era della tecnica processuale della “incostituzionalità prospettata”.