Green Pass europeo, ovvero il trionfo della “libertà condizionata”

LA “VITTORIA” DEL PARADIGMA DELL’UOMO SANITARIO SULL’ANIMALE POLITICO DI ARISTOTELICA MEMORIA

Di Daniele Trabucco

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Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 211 del 15 giugno 2021 é stato pubblicato il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio dei Ministri dell’Unione del 14 giugno 2021 il quale delinea il quadro normativo per il rilascio, la verifica e l’accettazione del c.d. certificato COVID digitale europeo, operativo dal 01 luglio 2021.

Ora, l’art. 3, paragrafo 6, prevede espressamente che il possesso del certificato “non costituisce una condizione preliminare alla libertà di circolazione” all’interno dell’ordinamento comunitario, tuttavia, al contempo, nel successivo art. 11, non solo si riconosce la facoltà, da parte dei 27 Stati membri, di imporre restrizioni per motivi di salute pubblica nonostante il “green pass” (il che rientra nelle loro competenze), ma anche la possibilità di adottare ulteriori test sia pure nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

A questo si aggiunga che il paragrafo 2 del medesimo articolo consente agli ordinamenti statali altre restrizioni ai titolari del certificato qualora la situazione epidemiologica si aggravi, in particolare a causa di una variante dell’agente virale Sars-Cov2.

Si assiste, in altri termini, all’esaltazione parossistica della dimensione collettiva della salute che pone sotto condizione l’esercizio effettivo delle libertà garantite dal Trattato di Lisbona del 2007.

É la “vittoria” del paradigma dell’uomo sanitario sull’animale politico di aristotelica memoria.

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