Esiste un diritto, costituzionalmente tutelato, a rifiutare la somministrazione del vaccino
SUL “DIRITTO A RIFIUTARE” IL VACCINO
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Di Daniele Trabucco
Esiste un diritto, costituzionalmente tutelato, a rifiutare la somministrazione del vaccino contro l’agente virale Sars-Cov2 oppure vige, come ritiene qualche costituzionalista, un dovere di solidarietà del singolo nei confronti della comunità di appartenenza?
Per quanto attiene alla sfera della salute, il vincolo solidaristico si risolve nell’attribuzione alla legge ordinaria (l’art. 32, comma 2, Cost. contiene una riserva di legge relativa come ha precisato il giudice delle leggi con la sent. n. 258/1994) del potere di eventualmente imporre trattamenti sanitari obbligatori in deroga al principio generale della libertà di cura, laddove il Parlamento, o il Governo tramite il ricorso alla decretazione legislativa d’urgenza, ravvisino l’esigenza di dare prevalenza alla salute come “interesse della collettività”.
Diversamente, domina, in materia, l’autodeterminazione individuale (cfr. sent. n. 438/2008 Corte cost.). Al legislatore, dunque, e solo a lui, è rimesso in via esclusiva l’apprezzamento tra istanza solidaristica e istanza di libertà individuale.
Con la certificazione verde (cartacea o digitale) Covid-19, il Governo Draghi ha introdotto in una forma surrettizia l’obbligo vaccinale e l’obbligo di sottoposizione al tampone (molecolare o antigenico con validità 48 ore) in netto contrasto con quanto disposto dalle norme costituzionali (non soltanto dell’articolo 32 della Costituzione).