Il governo Draghi sta portando avanti un sistema ingiusto e giuridicamente abominevole
di Maria Bigazzi
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IL CERTIFICATO VERDE, CHE RAPPRESENTA UN ABUSO DI POTERE DA PARTE DEL NOSTRO STATO, CESSA DI AVERE FORZA CON LO SCADERE DELLO STESSO STATO DI EMERGENZA, MENTRE PER GLI ULTRACINQUANTENNI LAVORATORI E NON, VEDE LA FINE NEL GIUGNO 2022, SALVO UN RADICALE CAMBIAMENTO ALL’INTERNO DEL GOVERNO, ANCHE SE PER ORA RIMANE UN’UTOPIA…
Quando si porta avanti un sistema ingiusto e giuridicamente abominevole, si cerca di creare confusione per cercare di confondere le acque, utilizzando il diritto, una dimensione affascinante e di grande aiuto per l’uomo, in quella che il giurista e storico del diritto Paolo Grossi ritiene per colui che ne è fuori, “una dimensione misteriosa e sgradevole” perché estraneo alla sua vita e utilizzato come “mezzo efficace di governo della società” dal potere politico.
Siamo ben a conoscenza di quanto il diritto sia necessario per il vivere sociale, per regolare la vita dell’uomo e per combattere anche le situazioni di ingiustizia o gli attacchi alla Vita.
Per questo è da ritenere uno strumento buono se utilizzato consapevolmente e con autorità. Ed è attraverso lo stesso diritto che si deve, e si sta svolgendo la battaglia contro le ingiustizie che il nostro Paese vive ormai da tempo.
È dunque necessario affidarsi alle fonti giuste e dirette del diritto per comprendere anche la grande giungla dei decreti-legge con cui viene governata l’Italia da due anni a questa parte, con l’esclusione dello stesso Parlamento.
Stiamo andando incontro al 31 marzo, data in cui si prefigge la fine dello stato di emergenza, argomento su cui tanti profani dell’informazione si stanno allegramente sbizzarrendo.
Vediamo assieme alcuni punti importanti.
Lo stato di emergenza doveva vedere la sua fine il 31 dicembre 2021, ma con il dl 24 dicembre 2021, n. 221, poi convertito nella Legge 18 febbraio 2022, n.11, entrata in vigore il giorno seguente, è stato prorogato al 31 marzo 2022.
Nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, e modificato con la Legge 18 febbraio 2022; all’articolo 9 bis vengono definiti i casi in cui è richiesto il green pass base per l’accesso a servizi e attività, specificato al comma 1; mentre l’articolo seguente, il 9 bis 1, riguarda I’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato. Come per il green pass base, anche per quello rafforzato viene fissato il termine in data 31 marzo 2022, specificando che fino ad allora “sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai vari servizi e attività elencati, per i quali il green pass base viene sostituito da quello rafforzato”.
Spostiamo ora la nostra attenzione sulla Legge 18 febbraio 2022, n. 11, che riguarda la modificazione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale a sua volta riporta le modifiche del decreto-legge 25 maggio 2020, n.19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
L’articolo 1, c.2, del dl 24 dicembre 2021 afferma che “in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022”.
L’articolo seguente, il 2, c. 1, recita: “All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022».
Il dl 25 maggio 2020, all’articolo 1 tratta delle varie misure adottate per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, le quali devono avere ciascuno una durata non superiore a cinquanta giorni reiterabili e modificabili anche più volte, ma ciò “fino al 31 marzo 2022, terminedello stato di emergenza”.
La modifica riguardante il dl 16 maggio 2020, n. 33, convertito nella Legge 14 luglio 2020, n. 74, vede l’articolo 3 modificare il termine delle misure di cui al presente decreto-legge si applicano dal 18 maggio 2020 fino al 31 marzo 2022.
All’articolo 4 dello stesso dl 24 dicembre 2021, viene inserita la modifica dell’articolo 5 del dl 22 aprile 2021, n. 52, dove dopo il comma 3 è aggiunto il 3 bis per cui “è di fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2” nei vari luoghi ed eventi elencati, dal 25 dicembre 2021 “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”, dunque fino al 31 marzo 2022.
All’articolo 5 (ibidem) viene ribadito l’utilizzo delle certificazioni verdi (green pass base e rafforzato) definiti all’articolo 9, poi modificato, nel già citato dl 22 aprile 2021, n.52; “fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” (art. 9 bis, c.1 e 9 bis 1).
L’Articolo 5 ter, riguardante l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico e della formazione superiore, riprendendo sempre il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, (convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87), riporta le modifiche apportate, per cui “chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia (di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,) dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base”, “fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza”. Dunque, anche in questo caso, tale norma vale fino allo scadere dello stato di emergenza.
L’articolo 5 quater, definisce, per quanto riguarda l’utilizzo dei mezzi di trasporto riguardante le piccole isole, che “A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l’accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, è consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base”. Una volta terminato lo stato di emergenza decade anche tale norma.
Anche l’accesso e utilizzo dei mezzi di trasporto sul territorio nazionale, secondo la Legge 18 febbraio 2022, n.11, che vede la modificazione dell’art. articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52; “Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato”.
Passiamo ora all’articolo 5 quinquies del dl 24 dicembre 2021, che riguarda l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro. Tale articolo riprende il 9 quinquies del dl 22 aprile 2021, n. 52, sostituendo “31 dicembre 2021″ con “31 marzo 2022”, data della fine dello stato di emergenza, per cui dal 15 ottobre 2021 fino a tale data, nei luoghi di lavoro “è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base”.
Il personale privo di certificato viene registrato come assente ingiustificato, “fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” (Ibidem). Anche in questo caso, la norma ha valore fino alla scadenza dello stato di emergenza.
Lo stesso per le disposizioni per l’accesso dei visitatori alle strutture ospedaliere, residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice (articolo 7 dl 24 dicembre 2021), modificato con la conversione in Legge del 18 febbraio 2022, che prevede l’accesso ai soggetti “in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione”.
Tali misure adottate vigono “a decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Per quanto riguarda l’obbligo vaccinale per gli over 50 e per i soggetti che compiono il 50esimo anno di età in data seguente all’entrata in vigore della legge, dobbiamo spostare l’attenzione sul decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.
Tale obbligo (di cui ricordiamo, la piena responsabilità è a carico del singolo cittadino e non dello Stato) ha valore dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (8 gennaio 2022) fino al 15 giugno 2022.
Anche in questo caso i lavoratori non in possesso della certificazione verde covid 19, vengono considerati, secondo l’articolo 1, c.4, assenti ingiustificati “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022”.
Dunque, per gli ultra50enni il termine dell’obbligo vaccinale e dell’esibizione del certificato verde, è in data 15 giugno 2022.
Analogamente, secondo l’art. 1 del dl 7 gennaio 2022, che vede la modifica dell’articolo 4 quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; i lavoratori ultracinquantenni, sono sottoposti all’obbligo vaccinale, secondo l’art. precedente, il 4 quarter, salvo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico; con il fermo termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1.
In conclusione, tutte le misure prese dal governo attraverso i molteplici decreti-legge circa la situazione di emergenza da Covid 19, che dura ormai da oltre due anni in modo del tutto eccezionale, mentre ricordiamo, secondo l’articolo 24, c. 3 del Codice della Protezione Civile, “La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi”; vedrebbero la loro fine allo scadere dello stato di emergenza, non prolungabile, il 31 marzo 2022.
Non cediamo alla disinformazione di massa che vuole far credere che senza il vaccino non si può più avere una vita sociale. Il certificato verde, che rappresenta un abuso di potere da parte del nostro Stato, cessa di avere forza con lo scadere dello stesso stato di emergenza, mentre per gli ultracinquantenni lavoratori e non, vede la fine nel giugno 2022, salvo un radicale cambiamento all’interno del governo, anche se per ora rimane un’utopia, visto il piano per le “misure urgenti per la crisi in Ucraina” in atto fino al 31 dicembre 2022.
Per questo è necessario ribadire l’importanza di affrontare giuridicamente la situazione, non sottoponendosi alla cura sperimentale contro la propria volontà, ma facendo valere i propri diritti e prendendo tempo attraverso le vie possibili, per le categorie di lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale, quali medici, insegnanti e forze dell’ordine, oltre a tutti coloro che hanno superato il cinquantesimo anno di età.
Come da tempo ribadiscono molti legali, le possibili multe che verranno inviate o altre sanzioni serviranno come materiale da impugnare, per poter introdurre di fronte ai giudici di pace le tematiche oppositive, al fine di ottenere una volta presentate, una sentenza che abbia poi valore estensivo. L’opposizione, infatti, permetterà di sollevare importanti eccezioni e affrontare la situazione sul piano giuridico.