Massoneria, una scelta dei vescovi filippini che fa discutere

di Angelica La Rosa

APERTURA A ESAMINARE CASO PER CASO LA SITUAZIONE DEI CATTOLICI CHE APPARTENGONO A LOGGE

Monsignor José R. Rojas, presidente della Commissione episcopale per la dottrina della fede della Conferenza episcopale delle Filippine (CBCP), ha scritto una lettera in cui ha ricordato l’incompatibilità tra Massoneria e Chiesa, ma ha mostrato la sua apertura a esaminare caso per caso la situazione dei cattolici che appartengono a logge.

La lettera di Mons. Rojas esordisce rilevando che la Gerarchia filippina, dal 1954 ad oggi, ha sempre mantenuto e difeso la posizione (docente) cattolica ufficiale sull’inaccettabilità della Massoneria, “dati i suoi gravi errori sia dottrinali (principi filosofici) come nelle pratiche”. Allo stesso modo “ha cercato di applicare le disposizioni del diritto canonico sulle pene in cui incorrono i cattolici per la loro adesione alla massoneria”. Tuttavia, data la delicatezza e delicatezza della questione nel contesto filippino, ha mostrato anche “apertura”, nell’esercizio della “circospezione pastorale”, verso i cattolici che “possono inconsapevolmente e in buona fede aver cercato l’adesione ad associazioni massoniche con le migliori intenzioni”.

La missiva ricorda, inoltre, che in passato i vescovi filippini si sono espressi a nome dei massoni del loro Paese (per conto della Gran Loggia dei Massoni Liberi e Accettati delle Filippine) per chiedere alla Santa Sede di cambiare posizione sulla Massoneria nel Paese asiatico, poiché non si ritenevano anticattolici. Ma come è noto la richiesta è stata rifiutata due volte. Nella seconda occasione, il cardinale Gerhard Müller, allora prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, aveva spiegato ai vescovi filippini che non spettava a loro decidere su una questione su cui la Santa Sede si era già pronunciata.

Il canone 1374 del Codice di Diritto Canonico del 1982 (che ha sostituito il canone 2335 del Codice di Diritto Canonico del 1917). canone 1374, a differenza del canone 2335, non menziona alcun gruppo nella sua condanna e stabilisce che “chi dà il nome ad una associazione, che cospira contro la Chiesa, sia punito con una giusta pena; chi poi tale associazione promuove o dirige sia punito con l’interdetto”. La designazione generica (non specifica del nome) usata dal canone 1374, vale a dire “un’associazione che cospira contro la Chiesa”, intendeva includere “tutte” le associazioni di questo tipo. Il “non menzionare” non significa “esclusione”.

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