Il Governo è succube delle mode
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LE ABERRAZIONI COSTITUZIONALI DEL GOVERNO MELONI IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE SUL C.D. “FEMMINICIDIO”
L’introduzione, mediante apposito disegno di legge, di un reato autonomo di femminicidio da parte del Governo Meloni con previsione della pena dell’ergastolo (non prevista se la vittima è un uomo, essendo contemplata la pena della reclusione non inferiore ad anni ventuno), solleva evidenti profili di incostituzionalità sia sul piano dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione vigente, sia rispetto al sistema penalistico italiano. Il Testo fondamentale stabilisce chiaramente, all’articolo 3, il principio di eguaglianza, che impone allo Stato di garantire pari dignità e trattamento a tutti i cittadini senza distinzione di sesso. L’istituzione di un reato che punisce in maniera differenziata un omicidio in base al genere della vittima viola questa norma, introducendo una disparità di trattamento ingiustificata rispetto al principio di eguaglianza formale. Peraltro, il diritto penale italiano si fonda sulla neutralità delle fattispecie di reato rispetto al genere, al fine di evitare che la legge penale diventi discriminatoria. L’omicidio è già previsto e punito dall’articolo 575 del codice penale, con l’aggravante specifica dell’omicidio connesso a motivi abbietti o futili, come la discriminazione o l’odio di genere. L’introduzione di un reato autonomo di femminicidio, quindi, non solo è superflua dal punto di vista della necessità repressiva, ma rischia di introdurre un’anomalia giuridica che rompe la coerenza del sistema penale, creando categorie di vittime con un diverso livello di tutela senza una giustificazione costituzionalmente valida. L’articolo 25 della Costituzione stabilisce, inoltre, il principio di tassatività e determinatezza della norma penale, secondo il quale il reato deve essere definito in modo chiaro e preciso. La formulazione del reato di femminicidio potrebbe risultare eccessivamente indeterminata e lasciare un ampio margine di discrezionalità interpretativa ai giudici, andando così a ledere il principio di legalità. Inoltre, si creerebbe un contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale (articolo 27 Cost.), poiché si punirebbe più gravemente un soggetto non in base alla sua condotta oggettiva, ma in base a caratteristiche personali della vittima. Dal punto di vista del diritto costituzionale, l’approccio corretto per contrastare la violenza di genere dovrebbe concentrarsi su misure di prevenzione e protezione delle vittime, piuttosto che su un intervento penale disorganico e potenzialmente discriminatorio nei confronti di altre categorie di vittime di omicidio. L’esigenza di una maggiore tutela per le donne vittime di violenza non giustifica la creazione di un reato autonomo che entra in conflitto con i principi costituzionali fondamentali. In questo senso, la Corte costituzionale potrebbe essere chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di questa disposizione normativa, con il rischio concreto di una sua dichiarazione di incostituzionalità. Ancora una volta il Governo Meloni si presenta inadeguato e succube delle mode del momento.