16 Giugno 2025

Attentare ad un diritto fondamentale, la Sicilia ci prova

di Pietro Licciardi

UNA LEGGE REGIONALE CERCA DI ELIMINARE GLI OBIETTORI DI COSCIENZA DALLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE

Il Centrio studi Rosario Livatino è intervenuto in merito alla legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 27 Maggio che esclude i medici obiettori di coscienza dai consultori pubblici e prevede di bandire concorsi per l’assunzione di soli medici non obiettori all’interruzione volontaria di gravidanza (aborto) per sottolineare come il provvedimento sia «contrario alla Costituzione, alla legge 194/1978, contro la giurisprudenza amministrativa e soprattutto contro la coscienza».

Il Centro studi è costituito da giuristi – magistrati, avvocati, docenti universitari, notai – che traendo esempio dal giudice ucciso per mano mafiosa nel 1990 e proclamato beato il 9 maggio 2021, studiano temi riguardanti in prevalenza il diritto alla vita, la famiglia, la libertà religiosa, e i limiti della giurisdizione in un quadro di equilibrio istituzionale.

In primo luogo i giuristi denunciano che l’obiezione di coscienza è prevista dalla normativa statale e non può subire limitazioni in sede regionale poiché le Regioni non hanno le competenze per legiferare in materia.

In secondo luogo, il lavoro e l’obiezione di coscienza sono entrambi diritti fondamentali che in quanto tali non possono essere messi in contrapposizione, secondo lo schema: o ti dichiari obiettore o lavori; il che fa sorgere un problema di incompatibilità con il principio personalistico che informa e illumina l’intero assetto costituzionale italiano.

In terzo luogo la legge regionale siciliana, come è congeniata, è del tutto in contrasto con l’articolo 9 della legge n. 194/1978 che garantisce l’obiezione di coscienza del personale medico-sanitario senza introdurre tali speciose e perniciose differenziazioni.

Infine, sottolinea ancora il Centro studi Livatino, «l’approvata normativa siciliana si configura in palese contrasto con gli indirizzi della giurisprudenza sul punto che negli anni si è consolidato, sia a livello amministrativo che al superiore livello costituzionale».

Non soltanto infatti il Tar della Puglia con la sentenza n. 3477/2010, ad esempio, ha riconosciuto il diritto degli operatori sanitari obiettori di partecipare ai bandi di concorso per i consultori pubblici, sancendo la loro tutela in forza del principio di non discriminazione, ma sulla natura fondamentale del diritto all’obiezione di coscienza la Corte Costituzionale, già da tempo ha formalmente riconosciuto con la sentenza n. 467/1991 che: «La sfera intima della coscienza individuale deve essere considerata come il riflesso giuridico più profondo dell’idea universale della dignità della persona umana che circonda quei diritti, riflesso giuridico che, nelle sue determinazioni conformi a quell’idea essenziale, esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana».

Ancora una volta si assiste, come avvenuto nel caso della Regione Toscana sul fine vita, ad un tentativo da parte di talune giunte regionali di sovvertire l’ordinamento dello Stato per affermare surrettiziamente perniciose ideologie che attentano alla civile convivenza.

L’auspicio dei giuristi del Centro studi, e anche nostro, è che il Governo intervenga velocemente per impugnare la legge regionale e per far si che gli eventuali bandi di assunzione eventualmente emanati secondo i criteri illegittimi esposti siano annullati dai locali giudici amministrativi.

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