Poteri speciali a Draghi: qual è la verità?

di Lina Manuali* e Daniele Trabucco**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRO TEMPORE E UN DPCM CHE HA PREOCCUPATO MOLTI…

Nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2022 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2022, n. 133, in vigore dal 24 settembre 2022. In esso si parla di “poteri speciali” e questa espressione ha portato a far circolare nella rete video e post dai contenuti più stravaganti tanto da far gridare addirittura al “colpo di Stato”.

Che il Governo Draghi sia stato uno dei peggiori della storia repubblicana non c’è alcun dubbio, tuttavia la fonte secondaria di produzione del diritto di cui sopra non designa alcuno scenario apocalittico. Purtroppo, nel clima cupo e sospettoso di questo periodo ogni parola diventa un macigno.

La persona umana, però, è chiamata ad utilizzare la ragione in senso critico e, dunque, deve sempre analizzare con rigore ciò che corrisponde alla realtà. In primo luogo, il Dpcm n. 133 non incide sulla forma di Governo delineata nella Parte II della Costituzione repubblicana vigente e non attribuisce poteri speciali al Presidente del Consiglio dei Ministri né in relazione al Governo, né in relazione ad altri organi costituzionali o di rilievo costituzionale.

Per operare in questa direzione è necessaria una legge di revisione costituzionale la quale, comunque, incontrerebbe il limite tacito rappresentato dai principi supremi dell’ordinamento costituzionale (sent. n. 1146/1988 Corte cost.: principio di separazione dei poteri etc.).

In secondo luogo, il Dpcm si pone in attuazione del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 convertito, con modificazioni, nella legge ordinaria dello Stato 11 maggio 2012, n. 56, il quale aveva ed ha come scopo quello di tutelare gli assetti proprietari delle società operanti in settori strategici e di interesse nazionale (c.d. “golden power“).

La relativa disciplina opera non solo in settori tradizionali (difesa, energia, trasporti, telecomunicazioni), ma viene estesa anche a nuovi settori (finanziario, creditizio etc.) a seguito del decreto-legge n. 21/2022. In che cosa consistono questi poteri speciali? Innanzitutto, la fonte regolamentare introduce una nuova procedura di prenotifica, ossia un’informativa preventiva relativamente alla assoggettabilità di specifici progetti di operazioni di acquisizione alla disciplina dei “golden power“. Inoltre, vengono meglio definiti, in capo all’Esecutivo, i poteri di veto o di porre particolari impegni e condizioni all’acquisto di partecipazioni nelle suddette società strategiche, oppure obblighi di notifica ed informazione in merito a delibere, atti ed operazioni di acquisto.

Il Dpcm n. 133 si inserisce, dunque, in un contesto di attenzione da parte del Governo della Repubblica nel tutelare, come peraltro avviene anche in altri Stati membri dell’Unione Europea, gli asset strategici nazionali nell’ottica di un adeguato bilanciamento tra l’inasprimento dei controlli e la necessità di attrarre gli investimenti esteri.

Una nota critica è rilevabile nella amplissima discrezionalità con cui l’Esecutivo, in deroga a principi comunitari di libera circolazione dei capitali e della libertà di stabilimento, decide di esercitare o meno questi poteri.

Trattandosi di “atti di alta amministrazione”, questi sono sindacabili dal giudice amministrativo sebbene tale sindacato operi solo “nei ristretti limiti della sussistenza di una manifesta illogicità delle decisioni assunte” (cfr. sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 4488/2022).

* Avvocato del Foro di Padova

** Costituzionalista

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