Il costituzionalista: “per la riapertura delle scuole siamo alla pazzia piú totale”

 

Le linee guida per la riapertura delle scuole a settembre 2020, elaborate dal Comitato tecnico-scientifico e dal Ministero della Salute, prevedono che tra i banchi debba essere rispettata la distanza di un metro. Questa viene misurata prendendo come riferimento la bocca delle nostre bimbe e dei nostri bimbi (le “rime buccali”).



Ora, al di lá del fatto che siamo alla pazzia piú totale, che accade se il bambino allunga le labbra in avanti (come nell’intento di dare un bacio)? La maestra prende il metro per rimisurare la distanza? O chiama il dirigente scolastico per eseguire l’operazione?

Voi riuscite a vedere i figli (io penso ai miei) con la mascherina tutto il giorno? E chi assicura che la stessa sia collocata correttamente durante tutto l’arco dell’orario scolastico? Anche in questo caso interviene la maestra ogni due per tre?

Una buffonata assoluta! Il 31 luglio 2020 la deliberazione del Consiglio dei Ministri, approvata il 31 gennaio 2020 (dove, peraltro, si fa un generico riferimento ad agenti patogeni e non espressamente al Covid-19), cessa di produrre i suoi effetti.



É vero che la legge ordinaria dello Stato 06 giugno 2020, n. 41 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 08 aprile 2020, n. 22 (c.d. decreto “scuola”) resta in vigore. Tuttavia, questo non toglie che la stessa sia esente da profili di incostituzionalitá.

Come fa un decreto-legge, che deve contenere misure di immediata applicabilitá (requisito presupposto nel comma 2 dell’art. 77 della Costituzione: cfr. la sentenza n. 22/2012 della Corte costituzionale) per fronteggiare la situazione emergenziale, trovare attuazione in via differita (a tre mesi di distanza dalla sua adozione da parte del Governo della Repubblica) con apposite ordinanze del Ministro dell’Istruzione che a loro volta troveranno applicazione quando l’emergenza sará cessata?



Siamo in presenza non solo di un uso non corretto delle fonti di produzione del diritto, ma anche di una logica priva di qualunque fondamento. Il Parlamento che, ad inizio giugno 2020, ha convertito in legge formale il decreto-legge n. 22/2020 ha davvero ritenuto essere sussistenti i medesimi presupposti giustificativi di straordinarietá, urgenza e necessitá di aprile? Perché, essendo mutata al ribasso la curva pandemica, non é stata seguita la via della reiterazione del decreto-legge la quale non é vietata in senso assoluto (sent. n. 360/1996 Corte cost.), ma é consentita qualora il decreto si basi su diversi presupposti e/o presenti un contenuto in parte differente. La qual cosa era doverosa proprio in ragione del calo notevole dei contagi e fortunatamente anche dei decessi.



 

Prof. DANIELE TRABUCCO

Costituzionalista

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