Esclusivo. L’avv. Amato sul pdl Omotransfobia: “prepotente campagna di mistificazione della realtà”

Esclusivo. L’avv. Amato sul pdl Omotransfobia: “prepotente campagna di mistificazione della realtà”

È stato finalmente depositato il testo unificato delle proposte di legge in materia di “omotransfobia” attualmente in discussione presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. I sostenitori di questa iniziativa legislativa continuano a sostenere che non ci sono problemi per quanto riguarda la libertà di opinione, perché non è punita l’apologia ma solo la discriminazione e la violenza.

Per saperne di più abbiamo intervistato l’avvocato Gianfranco Amato, uno dei più noti e attivi esponenti del mondo pro-life italiano.

Avvocato Amato, le proposte di legge in materia di “omotransfobia” vengono presentate come necessarie e non in contrasto con la libertà di opinione. La convincono queste rassicurazioni?

“Per nulla. Innanzitutto, c’è un problema per quanto riguarda la definizione del concetto di discriminazione che la proposta di legge non chiarisce. Cosa significa discriminare?”

Ci può fare qualche esempio concreto?

“Giusto per restare in ambito religioso – viste le rassicurazioni fornite anche attraverso il quotidiano della CEI Avvenire – se, per esempio, il Rettore di un Seminario diocesano decidesse di non ammettere o di espellere un seminarista perché pratica l’omosessualità, integrerebbe evidentemente un atto di discriminazione sanzionabile ai sensi dell’art. 604 bis, lett. a) del Codice Penale, secondo la riforma in discussione alla Camera. Stessa cosa se un parroco decidesse di non dare un incarico pastorale ad un omosessuale convivente e militante per i diritti LGBT, o decidesse di non affidare i ragazzi dell’oratorio per un campo estivo ad un responsabile scout che si trovasse nelle stesse condizioni. Nell’identica situazione di troverebbe un parroco che rifiutasse la provocazione di due lesbiche conviventi e militanti per i diritti LGBT che chiedessero, per la strana coppia, una benedizione in chiesa. Discriminazione sarebbe considerata anche quella di un pasticciere cattolico che si rifiutasse di confezionare una torta “nuziale” per la cerimonia di un’unione civile tra due omosessuali. O un fotografo cattolico che rifiutasse di prestare il proprio servizio fotografico per un’analoga cerimonia. Le ipotesi potrebbero proseguire fino all’esclusione di un uomo che si “sente” donna dall’accesso ai bagni riservati alle donne, o dall’accesso agli spogliatoi femminili di una piscina. In questo caso la discriminazione avverrebbe sulla base dell’identità di genere. Sempre rispetto a questo tema, un istituto scolastico non potrebbe imporre un codice di abbigliamento ad un insegnante transessuale o persino ad un docente Drag Queen, perché il variopinto trucco e l’eccentrico costume costituirebbero un’espressione dell’identità di genere tutelata per legge. La scuola non potrebbe porre in essere una discriminazione nei confronti dell’insegnante come i genitori non potrebbero rifiutarsi di mandare i propri bimbi a scuola con una simile maestra. Raccogliere, poi, le firme per protestare contro l’istituto scolastico integrerebbe un’istigazione alla discriminazione. Né sarebbe, ovviamente, consentito ai genitori impedire che i propri figli partecipino ai cosiddetti ‘corsi gender’, quelli appunto basati sul concetto di identità di genere”.

E per quanto riguarda, invece, la violenza? Su questo aspetto è d’accordo?

“Anche su questo punto possono sorgere dei problemi. Se è vero, infatti, che esistono già le leggi che reprimono ogni comportamento violento e persecutorio, è altrettanto vero che il mondo dell’omosessualismo militante tende a considerare qualunque manifestazione del pensiero che invita a differenziare in relazione all’orientamento sessuale e all’identità di genere, come un discorso di odio che porta con sé l’incitamento alla violenza nei confronti degli omosessuali e transessuali. L’esperienza dei cosiddetti “reati d’odio” (hate crime) introdotti soprattutto nei Paesi anglosassoni, mostra come sia oramai acquisita a livello legale e giudiziario l’equazione discriminazione/odio = violenza. Anche in Italia, come nei citati Paesi anglosassoni, l’attività volta ad impedire che gli omosessuali o i transessuali possano sposarsi o adottare figli, potrebbe essere considerata istigazione alla discriminazione e all’odio e, quindi, una forma di violenza”.

Ci sono stati casi anche in Italia?

“Io l’ho vissuto sulla mia pelle. Durante un confronto avuto con l’on. Ivan Scalfarotto al Liceo Scientifico Cavour di Roma il 20 ottobre 2014, per esempio, mi sono sentito apostrofare come ‘violento’ dal suddetto parlamentare, semplicemente per il fatto di aver ribadito la mia ferma contrarietà al fatto che gli omosessuali possano sposarsi o adottare figli. In quell’occasione Scalfarotto mi ricordò che esiste anche una ‘violenza verbale’ e che ‘le parole sono pietre’. Recentemente un giornalista ha scritto di me la seguente frase: «Gianfranco Amato si chiede: ‘Sostenere pubblicamente che l’unica vera famiglia è quella fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna è omofobia?’. Ed ovviamente la risposta è sì, dato che non esiste violenza più grande di un tizio che pretende che le altre famiglie siano considerate ‘false’ solo perché lui erge a dogma i suoi pruriti sessuali». Se a questo aggiungiamo il fatto che un magistrato della Repubblica, il dott. Marco Gattuso giudice del Tribunale di Bologna, ha definito sul suo profilo Facebook il Family Day del 20 giugno 2015 svoltosi a Roma come una manifestazione ‘di talebani che hanno riempito di odio una piazza’, beh, sinceramente, qualche preoccupazione l’avverto. E, poi, è sufficiente vedere come il quotidiano “Repubblica” abbia dedicato, lo scorso 28 giugno 2020, un’intera pagina al tema, pubblicando anche un’intervista a Simone Alliva che tra le varie risposte ha dato anche questa: ‘Ricordate lo spauracchio dell’inesistente gender? I libri messi al bando? I Pro-life che tuonavano contro i documenti con scritto genitore 1 e genitore 2?Tutto questo si è trasformato in un’istigazione all’odio’. È chiarissimo il clima che ci attende qualora venisse approvata questa devastante proposta di legge. Il problema è che concetti come discriminazione, odio, e violenza rischiano di diventare generici, e se non esattamente definiti, lasciano un margine di discrezionalità alla vittima e al giudice del tutto inaccettabili”.

Quali sono le pene previste in questa proposta?

“In caso di discriminazione o istigazione alla discriminazione, il malcapitato ‘discriminatore’ rischierebbe la reclusione fino ad un anno e sei mesi e la multa fino a 6.000 euro. In caso, invece, di violenza o provocazione alla violenza, la pena prevista è quella della reclusione da quattro a sei anni. In più, in entrambe le ipotesi, al giudice verrebbe concessa la facoltà di disporre a carico del condannato ‘l’obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un’ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno; la sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l’espatrio per un periodo non superiore ad un anno, il divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere e il divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni, nonché, se il condannato non si oppone, la pena accessoria dell’obbligo di prestare un’attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità’, a favore di organizzazioni a tutela di omosessuali e transessuali”.

Cos’altro la preoccupa nel testo della proposta di legge?

“Beh, temo, ad esempio, anche il rischio di una proliferazione di denunce, visto che la legge prevede in favore delle asserite vittime di ‘omotransfobia’ il gratuito patrocinio (lo Stato pagherà il loro avvocato). Sempre dal punto di vista procedurale mi preoccupa anche la definizione di tali vittime come persone ‘in condizione di particolare vulnerabilità’. Un simile riconoscimento, infatti, consentirebbe di raccogliere la loro deposizione in un incidente probatorio quasi segreto, con serie limitazioni al contro esame da parte dell’avvocato, oltre al riconoscimento del diritto ad opporsi alla richiesta di archiviazione e il diritto a nominare associazioni rappresentative. Come ha giustamente rilevato il dott. Giacomo Rocchi, magistrato della I Sezione Penale della Corte di Cassazione, in tal modo già si intravede una sorta di ‘processo speciale’, che rischierà di arrivare ‘confezionato’ in dibattimento, limitando fortemente il diritto di difesa degli accusati”.

Qualcuno ha parlato anche di questa proposta di legge come uno strumento per “diffondere l’ideologia omosessualista nella società italiana”. Lei cosa ne pensa?

“Ci sono alcuni indiscutibili elementi che confermano tale preoccupazione. Pensiamo, ad esempio, all’istituzione della ‘Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia’, con espressa previsione di organizzare ‘cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, anche da parte delle amministrazioni pubbliche, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado’, quindi anche per le scuole paritaria di ispirazione cristiana. Ma a preoccuparmi è soprattutto la previsione che l’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale) elabori ‘con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per obiettivi e l’individuazione di misure relative all’educazione e istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media’. Ciò significherebbe dare valore legale al documento dello stesso UNAR già elaborato nel 2013 proprio con il titolo di Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni, il quale si sarebbe dovuto articolare proprio secondo quattro ‘assi’: (I) Educazione e Istruzione, (II) Lavoro, (III) Sicurezza e Carcere, (IV) Comunicazione e Media. Questo significa penetrare in maniera pervasiva in tutti i principali settori della società”.

Molti giudicano ingiustificato il ricorso ad una legge rispetto all’entità del fenomeno di discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere parlando di una ventina di casi all’anno…

“I dati ufficiali rilasciati dall’OSCAD, l’Osservatorio per la Sicurezza contro gli atti discriminatori, reperibili nel sito istituzionale del Ministero dell’Interno, ci dicono che dal 2010 al 2018 sono stati segnalati 197 casi di discriminazione per orientamento sessuale e 15 casi per discriminazione dovuta ad identità di genere, per un totale, quindi, di 212. Se la matematica non è un’opinione 212 diviso otto fa 26,5 casi all’anno”.

L’Italia si può considerare un Paese omofobo?

“Uno dei più autorevoli e accreditati istituti americani d’indagine demoscopica, il Pew Research Center di Washington ha pubblicato uno studio intitolato The Global Divide On Homosexuality contenente i risultati di un sondaggio sull’atteggiamento verso l’omosessualità nelle principali aree geografiche del mondo. Il dato davvero interessante è che l’Italia, secondo quello studio, si colloca nella top ten, tra le dieci nazioni più gay friendly a livello mondiale, con il 74 per cento della popolazione che dichiara la propria non ostilità all’omosessualità, ed un 18 per cento che, invece, professa un atteggiamento contrario. Il nostro Paese si colloca un gradino sotto la liberalissima Gran Bretagna (76% a favore e 18% contro), anch’essa appena sotto la laicissima Francia (77% a favore e 22% contro). Quanto, poi, il clima italiano sia davvero gay friendly, almeno in politica, lo dimostra anche un dato incontrovertibile. Nel Mezzogiorno del nostro Paese, che l’immaginario collettivo dipinge come una terra culturalmente arretrata e sacca della più becera omofobia, ben due Presidenti delle due più importanti regioni, la Sicilia e la Puglia, sono stati eletti pur essendo omosessuali dichiarati e pubblicamente conviventi con i rispettivi partner. La circostanza, com’è noto, non ha impedito loro una brillante carriera culminata con l’elezione diretta da parte dei cittadini”.

Si parla anche del rischio di legalizzare la prospettiva della cosiddetta ideologia gender. Cosa pensa a questo riguardo?

“Il testo parla espressamente di ‘identità di genere’. Vorrei ricordare che in Italia esiste un documento intitolato Linee guida per una comunicazione rispettosa delle persone LGBT, redatto dall’ente governativo UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale), appartenente al Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che così definisce il concetto di identità di genere: ‘É il senso intimo, profondo e soggettivo di appartenenza alle categorie sociali e culturali di uomo e donna, ovvero ciò che permette a un individuo di dire: “Io sono uomo, io sono donna”, indipendentemente dal sesso anatomico di nascita’. Questa idea è alla base della cosiddetta ideologia gender, oggetto di non poche critiche che sarà sempre più difficile continuare a sollevare nel caso in cui venisse approvata la proposta di legge in discussione”.

Per la prima volta, cioè, si introdurrebbe nel nostro ordinamento giuridico il concetto di «identità di genere»? Quali conseguenza questo potrebbe comportare dal punto di vista giuridico?

“L’idea che sta alla base di questa ideologia è che attraverso una mera autodichiarazione un individuo possa scegliere il proprio sesso, senza alcuna modificazione della sua struttura fisica che possa esternare in maniera evidente il sesso scelto. In definitiva, la percezione soggettiva deve prevalere sulla evidenza oggettiva. Ora, se questa singolare idea può, in astratto, essere presa in considerazione nell’ambito filosofico, come quello del post-strutturalismo e del decostruzionismo, nel concreto ambito giuridico può creare più di un problema. Il diritto per attuare le funzioni regolatrici che gli sono proprie necessita di situazioni, fatti e dati definitivi, determinati e soprattutto comprovabili. Ci sono casi in cui la realtà si deve poter verificare e valutare con evidenza obiettiva”.

Quali, per esempio?

“Questo vale, per esempio, con il fenomeno delle cosiddette ‘quote rosa’, ovvero quel meccanismo legislativo con cui viene garantito un mimino di partecipazione femminile in determinati ambiti come quello politico o aziendale. Ora, può invocare tale diritto un uomo che si sente donna ma che non intende sottoporsi ad alcun trattamento chirurgico per modificare il suo aspetto fisico esteriore? Un uomo con i propri genitali intatti, con le proprie caratteristiche maschili totalmente integre può pretendere che gli vengano applicate le norme sulle quote rosa, se si sente donna? E coloro che sono tenuti ad interpretare ed applicare la legge, come possono verificare e valutare una percezione soggettiva non comprovabile e indimostrabile? Altro esempio: se nel sistema legale di un Paese le donne vanno in pensione prima degli uomini, perché un uomo che si sente donna non potrebbe invocare il diritto delle donne a ritirarsi dal lavoro prima del raggiungimento dell’età prevista per gli uomini?. Questa pericolosa intromissione nel campo giuridico da parte della speculazione filosofica relativa al concetto gelatinoso e arbitrario di identità di genere rischia di mettere in crisi lo stesso funzionamento del diritto”.

Esiste davvero un vuoto normativo e la necessità di tutelare le persone omosessuali e transessuali attraverso leggi che non ci sono?

“Non esiste nessun vuoto normativo. Appare infatti più che sufficiente a tutelare ogni persona contro i deprecabili atti di violenza, di offesa, di discriminazione per ragioni di orientamento sessuale, il ricco armamentario penale dei delitti di ingiuria, di diffamazione, di minacce, di violenza privata, di atti persecutori, di maltrattamenti, di lesioni personali, di omicidio, eventualmente aggravati, se commessi per discriminazione dovuta proprio ad orientamento sessuale, dalla circostanza dei motivi ‘abietti’, di cui all’art. 61, n. 1, del codice penale. Basti ricordare il caso del Tribunale di Napoli, Sezione VII, Collegio C, che con la sentenza 11 dicembre 2014, n. 17473, condannò a dieci anni di reclusione tre aggressori di un ragazzo omosessuale, applicando la citata aggravante, proprio perché ‘l’inaudita e ingiustificata violenza’ dei colpevoli era motivata dall’orientamento sessuale della vittima. Esiste, poi, un’ampia tutela normativa contro ogni forma di discriminazione in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. È, quindi, solo frutto di una prepotente campagna di mistificazione della realtà l’idea che sussista oggi nel nostro Paese una condizione di discriminazione tale da giustificare una specifica – e quindi privilegiata – tutela giuridica, in ragione di scelte sessuali personali e assolutamente private. In mancanza di reali esigenze concrete, qualunque ampliamento delle garanzie giuridiche già esistenti produrrebbe l’effetto paradossale di sconvolgere e rovesciare l’ordine etico della società umana. Infatti, l’inevitabile punto di approdo di qualunque intervento normativo in materia – com’è già avvenuto in altri Paesi europei – è costituito dal matrimonio omosessuale, dall’adozione di bambini da parte di coppie omosessuali, nonché dalla loro “capacità di riproduzione” attraverso la tecnica della fecondazione artificiale eterologa. Non dobbiamo neppure dimenticare che la lobby omosessualista punta esplicitamente ad invocare la cosiddetta “affirmative action”, ovvero lo strumento politico che mira a ristabilire e promuovere principi di equità razziale, etnica, di genere, sessuale e sociale. In altre parole, nel momento in cui si riconosce che la categoria degli omosessuali e transessuali è stata ingiustamente discriminata al punto da meritare una privilegiata tutela giuridica, occorre rimediare agli effetti della discriminazione attraverso misure compensative, quali ad esempio quote riservate. È ciò che è successo con gli afroamericani negli USA. Gli obiettivi dell’affirmative action sono raggiunti, normalmente, attraverso quote riservate nelle assunzioni, nelle cariche istituzionali, nell’assegnazione di alloggi pubblici, nell’erogazione di servizi e così via. Già qualcuno comincia a parlare di ‘quote arcobaleno’, in analogia rispetto a quanto accaduto con le cosiddette ‘quote rosa’ in materia di discriminazione femminile. Quindi lo Stato rischia non solo di offrire un modello comportamentale economica-mente più vantaggioso, in un momento di grave crisi economica, ma finisce anche per discriminare, escludendoli dalle graduatorie, soggetti non appartenenti al gruppo privilegiato, che risultino in ipotesi più competenti e capaci. Con tale assurda discriminazione lo Stato renderebbe un pessimo servizio al nostro Paese”.

 

MATTEO ORLANDO

 

 

 

OMOFOBIA: COME PROVARE A DARE LA BATTAGLIA

Martedì prossimo 7 luglio, a partire dalle ore 20, sulla pagina facebook di (In)Formazione Cattolica, ci sarà un’intervista in diretta al prof. Massimo Gandolfini sul progetto di Legge Zan: “tra libertà di pensiero e di opinione”.

Nonostante siano ben altre le emergenze d’affrontare da parte della politica in questo difficile periodo di crisi, il Parlamento italiano ha in corso di esame e discussione il Progetto di Legge (PdL), presentato come primo firmatario dal deputato Pd Alessandro Zan, dal titolo: “Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere”.

Su questa normativa che, qualora approvata, imporrà diversi diktat dell’ideologia gender nell’ordinamento nazionale, la redazione di “(In)Formazione Cattolica” ha organizzato un momento di approfondimento grazie all’intervista che l’avv. Giovanna Arminio rivolgerà martedì prossimo, 7 luglio, alle ore 20, al prof. Massimo Gandolfini, neurochirurgo e psichiatra ma, soprattutto, presidente dell’Associazione Family Day – Difendiamo i nostri figli.

Per assistere alla trasmissione, che s’intitola “Il progetto di Legge Zan omotransfobia: tra libertà di pensiero e di opinione”, ci si può collegare al link: https://www.facebook.com/informazionecattolica/

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