Anche Gibilterra, che considerava la Vita un principio non negoziabile, sta per cedere!

IL 24 GIUGNO I GIBILTERRINI VOTERANNO UN REFERENDUM PER LA LEGALIZZAZIONE O MENO DELL’ABORTO, CONSIDERATO DALLA LEGGE DEL PAESE UN REATO PERSEGUIBILE

Di Maria Bigazzi

La battaglia per la vita è forse la più lunga e faticosa di tutte, ma anche quella che merita di essere combattuta perché in gioco c’è l’affermarsi e la difesa della persona e della sua dignità.

Come in Italia, anche in tanti altri Paesi del mondo sono molte le persone e i movimenti Pro Life che si battono per difendere la vita e condannare la pratica aberrante dell’aborto, che non rappresenta la soluzione dei problemi, ma un crimine giustificato molte volte per Legge (come in Italia) e che palesemente contrasta con i diritti umani che ciascuna persona detiene, a cominciare dal diritto alla Vita.

Abbiamo seguito le vicende di molti Paesi, dove ancora l’aborto non era legalizzato, e che lo è diventato con un referendum dove pro Life e pro-Choice si sono scontrati direttamente sul campo, gli uni per difendere il diritto di vivere, gli altri per sostenere la libera scelta.

È quello sta accadendo anche a Gibilterra, territorio con una popolazione di circa 34 mila abitanti, situato all’estremità meridionale della Penisola Iberica, ma sotto il dominio inglese.

Se non ci fosse stata l’emergenza Covid, il 19 marzo 2020 i gibilterriani si sarebbero trovati a votare un referendum per la legalizzazione o meno dell’aborto, considerato dalla Legge del Paese un reato perseguibile.

Nonostante la dipendenza dall’Inghilterra e quindi dalla Corona, Gibilterra è un territorio autonomo con una propria Costituzione e leggi proprie, dove la vita, tutelata dalla stessa Costituzione all’articolo 2, viene preservata da qualsiasi pratica abortiva, considerata reato dalla Legge.

Nel Crimes Act del 2011 infatti, nella sezione che riguarda l’aborto procurato, è definito chiaramente che la donna o la persona che procura l’aborto spontaneo mediante sostanze nocive o velenose, o con ogni altro mezzo o strumento, commette un reato punito anche con la reclusione a vita (Crimes Act 2011, 162 1 -2), mentre la sezione successiva dichiara la perseguibilità penale di una persona che illegalmente fornisce o procura sostanze nocive o altri tipi di strumenti, destinati a procurare l’aborto spontaneo alla donna, che sia incinta o meno (sezione 163).In quest’ultima circostanza il soggetto è passibile in caso di condanna sommaria alla reclusione per 12 mesi o con un’ammenda massima legale, oppure con entrambe (163, a); rischiando anche in determinati casi la reclusione di 5 anni (163, b).

L’emendamento che entrerà in vigore nel caso in cui il risultato del referendum presenterà più voti a favore della legalizzazione dell’aborto, prevede la modifica delle sezioni dalla 161 alla 163 già citate del Crimes Act del 2011.

La proposta di tale modifica, la n.19 del 2019, risale al 25 luglio 2019, ed è stata riportata nel Primo supplemento alla Gazzetta di Gibilterra, in attesa del referendum fissato nel 2020 e poi rimandato al 24 giugno c.a. a causa del Covid 19.

L’emendamento prevede una modifica della sezione che riguarda l’interruzione di gravidanza e i metodi utilizzati, rendendola legale nei casi elencati, ed eliminando il concorso di colpa di chi la procura.

Contrariamente a quanto affermato nel Crime Act del 2011, si dichiara che non può essere oggetto di reato, ai sensi della legge relativa all’aborto e alla distruzione dei bambini nelle sezioni dalla 161 a 163, l’interruzione di gravidanza nel caso in cui venga praticata da un medico registrato e impiegato dalla Gibraltar Health Authority (GHA), la struttura medica che fornisce assistenza sanitaria primaria, secondaria e mentale nel piccolo Paese; sul parere in buona fede di due medici registrati e impiegati dalla GHA, i quali siano concordi nel ritenere che la prosecuzione della gravidanza, nel caso in cui non abbia superato la dodicesima settimana, comporterebbe rischi maggiori rispetto all’interruzione, di lesioni alla salute fisica o mentale della donna incinta, oppure quando: tale interruzione è necessaria per prevenire lesioni gravi e permanenti alla sua salute fisica o mentale; il proseguimento comporta rischi per la vita della donna incinta maggiori rispetto all’interruzione e infine se sussiste il rischio sostanziale che il feto soffra di una anomalia fatale(163 A). In tutti i casi non previsti dalla seguente sezione, l’interruzione di gravidanza risulta essere illegale. Per quanto riguarda la seconda, la terza e la quarta situazione, non è prescritta alcuna limitazione di tempo, viene lasciata al medico la facoltà di decisione in base alla gravità del caso se rientra in quelli sopra esposti.

Al Ministro della salute sono attribuiti, mediante la sezione 163 B, i poteri per regolamentare le questioni procedurali riguardanti i casi di interruzione di gravidanza elencati all’articolo 163 A, ovvero la comunicazione delle cessazioni, le modalità di registrazione dei pareri che i medici sono tenuti a formare e la conservazione e disposizione dei certificati.

L’emendamento, nella sezione 163 D, consente a una persona di rifiutarsi di partecipare a qualsiasi trattamento per l’interruzione di gravidanza nei casi autorizzati dall’articolo 163A, ma il soggetto obiettore oltre a dover rispondere dell’onere della prova dell’obiezione in ogni procedimento giudiziario, ha il dovere di partecipare al trattamento nel caso in cui viene definito necessario per salvare la vita della donna incinta o per prevenire gravi lesioni permanenti alla sua salute fisica o mentale.

Dunque, la scelta dell’aborto viene proposta come l’unica soluzione da applicare nel caso si presentasse un problema che metta a rischio la vita della donna.

A tal proposito è utile riportare un intervento del dottor Anthony Levatino, medico abortista della Albany Medical Center di New York, poi diventato pro-life, intervistato da Lila Rose, fondatrice di Live Action, sul tema riguardante il caso in cui la gravidanza potrebbe mettere a rischio la salute della donna.

Secondo il pensiero comune, l’aborto anche quello tardivo, è visto come l’unica soluzione necessaria per salvare la vita delle donne che riscontrano delle complicazioni durante la gravidanza. Per tale motivo alla donna deve essere lasciata la libertà di scegliere di abortire nel caso in cui si presentino delle anomalie o dei rischi gravi che comprometterebbero la sua vita.

Il dottor Levatino, dopo aver lavorato per nove anni in una clinica che si occupa di curare le gravidanze altamente rischiose, affrontando centinaia di casi di gravi complicazioni dovuti alla gravidanza, quali cancri, malattie al cuore, diabete in forma grave e preeclampsia fuori controllo; ha affermato con fermezza che in tutte quelle situazioni non è mai stato necessario un aborto per salvare la vita della donna, mentre come medico, ha salvato centinaia di donne facendole partorire attraverso il parto sia indotto che cesario o naturale, soluzione che permette di salvare entrambe le vite senza dover scegliere.

Infatti, nei casi da lui affrontati, l’interruzione della gravidanza si è sempre rivelata più pericolosa, in quanto per preparare la cervice in modo da procurare l’aborto di un bambino in gravidanza avanzata, ci vogliono dalle 24 alle 72 ore, e nel caso in cui la donna presentasse determinati problemi, come ad esempio una pleeclampsia accompagnata da un importante rialzo della pressione, l’interruzione risulta essere mortale per la donna stessa. La maggior parte delle situazioni di pericolo mortale in gravidanza non emergono fino a quando questa non ha raggiunto le 24 – 26 settimane e anche più, dunque si parla di procedure abortive che necessitano di una preparazione per la cervice di 2 / 3 giorni e che quindi comprometterebbero seriamente la vita della madre.

Come ha affermato il dottor Levatino, non sempre i bambini nati così precocemente ce l’hanno fatta, ma a tutti è stata data una possibilità e la maggior parte sono riusciti a sopravvivere, così come le loro mamme.

Questo è il ruolo e il dovere che ogni medico deve sempre tenere a mente: “perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell’uomo”, come afferma anche il giuramento di Ippocrate, e ciò non consiste nel dover scegliere tra la vita della donna e del bambino, ma nel dovere di fare tutto il possibile per salvarle entrambe.

Come abbiamo potuto constatare nel nostro Paese con la legge 194/78, l’emendamento proposto dal governo di Gibilterra andrebbe a snaturare l’essenza della norma che prevede la tutela del diritto alla Vita, di cui nessuno deve essere privato intenzionalmente (art. 2, c. 1 Gibraltar Constitution).

Il fine consiste nel voler far passare la legge sull’aborto per introdurre la pratica abortiva anche nel caso in cui la donna non volesse più portare avanti la gravidanza, scelta che non può essere approvata, in quanto la vita di un bambino non può essere oggetto di decisione da parte di altri.

L’emendamento, infatti, andrebbe a cambiare le sezioni che riguardano quella che viene definita “distruzione dei bambini”, considerata un reato quando viene commessa con l’intento di distruggere la vita di un bambino in grado di nascere vivo, provocando la sua morte prima che abbia un’esistenza indipendente dalla madre. Questo nel caso in cui si presentino delle problematiche che potrebbero portare la lesione della salute fisica o mentale della donna. Ma per salute fisica o mentale devono essere specificati tutti i casi particolari, perché le situazioni elencate nell’emendamento, aprono la strada alla possibilità di praticare l’interruzione di gravidanza anche quando le soluzioni non abortive sono fattibili e salverebbero la vita di entrambi. Inoltre, per salute mentale possono essere presi in considerazione innumerevoli casi che porterebbero all’eliminazione ingiustificata di una vita innocente, eliminazione che è già prevista secondo la sezione 161, c.2, nel caso in cui non venga dimostrato che l’atto causante la morte del bambino non è stato compiuto in buona fede al solo scopo di preservare la vita della madre.

Dunque, si delinea chiaramente il vero motivo per il quale si vuole legiferare il reato di aborto, l’ennesimo attacco alla vita e al suo valore.

In occasione del referendum del 24 giugno inoltre, viene data la possibilità di votare anche ai giovani gibilterriani di16 anni, scelta imprudente in quanto la maggior parte dei ragazzi, dopo aver subito un indottrinamento da parte dei gruppi a favore dell’aborto a cui viene dedicato spazio anche all’interno delle stesse istituzioni scolastiche, si troveranno a votare per una legge di cui non conoscono i rischi e le conseguenze che ne derivano.

Così, anche Gibilterra, uno dei pochi Paesi che ancora considerava la Vita un principio non negoziabile, cede di fronte alle insistenze di chi in nome della libertà di scelta, sceglie per la vita di qualcun altro che non considera degno di vivere perché privo di voce, ma comunque non di diritti.

Le varie scuse/accuse delle femministe e dei pro-aborto non sussistono, in quanto la vita non è un oggetto che se non si desidera si può gettare ed eliminare, e nemmeno un bene della donna che la custodisce, bensì una persona che pur dipendendo dalla mamma, si sta formando e già esiste come individuo a sé.

Inoltre, è bene che i medici per primi, e gli Stati in quanto difensori dei più deboli, non perdano mai di vista il valore e la sacralità di uno dei principi che è alla base dell’esistenza umana e che dev’essere tutelato e protetto attraverso l’utilizzo di tutti i mezzi e gli strumenti possibili.

Per seguire la vicenda è possibile accedere al sito del Movimento Pro Life di Gibilterra, che si sta battendo per difendere la Vita e promuovere il riconoscimento e la conservazione della dignità umana, in particolare attraverso una protezione coerente del diritto alla vita di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale (Link: GPLM – Gibraltar Pro-Life Movement (chooselife.gi)).

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