L’emergenza non si può tramutare in una “normalità consolidata”

L’emergenza non si può tramutare in una “normalità consolidata”

di Daniele Trabucco

LA PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA E LE “FIBRILLAZIONI” DELLO STATO DI DIRITTO

La Costituzione italiana vigente del 1948 non disciplina, ad eccezione dell’ipotesi bellica di cui all’art. 78, lo stato di eccezione. Fu una scelta voluta e consapevole quella dei Costituenti al fine di evitare derive autoritarie come accaduto in Germania nel 1933. Pertanto, la normazione relativa all’emergenza (sanitaria, dovuta a calamità naturali etc…), che dell’eccezione è una declinazione, è affidata ad una fonte primaria statale di produzione del diritto.

In particolare, è il decreto legislativo delegato n. 1/2018 e successive modificazioni (c.d. Codice della Protezione civile) a stabilirne la durata, le modalità con le quali viene deliberata ed il ritorno graduale ad una situazione ordinaria. Ora, il Governo della Repubblica ha deciso, in occasione della seduta del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2021, di prorogare l’emergenza in atto fino alla data del 31 marzo 2022, ben oltre il termine massimo di ventiquattro mesi contemplato nel d.lgs. n. 1/2018.

Se, da un lato, un decreto-legge, che si trova sullo stesso piano del Codice della Protezione civile, può abrogare, modificare e derogare alla fonte cronologicamente precedente, dall’altro non bisogna mai distogliere lo sguardo dalla “temporaneità” delle situazioni emergenziali. Per questo motivo è necessario fissare un “limite ultimo massimo”, prestabilito ex ante, per far sì che l’emergenza non si tramuti in “normalità consolidata” per dirla con le parole del filosofo Agamben.

L’unica eccezionalità che permette uno stravolgimento dell’ordinarietà costituzionale senza, al contempo, definirne il “termine ultimo”, è la dichiarazione dello stato di guerra ex art. 78 Cost. Invocare invece, come ha sostenuto una parte della dottrina costituzionalistica, una “temporaneità non definibile” in ragione della peculiare natura epidemiologica dell’emergenza, significa ammettere una indeterminabilità dell’emergenza medesima. Non diverrebbe attuale, in questo modo, il principio secondo il quale “necessitas non habet legem, sed ipsa sibi facit legem?” (“la necessità non conosce leggi, perché diventa legge essa stessa”).

Siamo sicuri che prorogare il termine “oltre” il tempo stabilito ex ante dalla legge, non possa divenir in seguito un grimaldello escardinatore delle già indebolite sicurezze del sistema democratico da quasi due anni in “fibrillazione”?

Quando qualcuno (Silla prima, Cesare poi) ha pensato di estendere lo stato di emergenza e si fece confermare oltre il tempo i pieni poteri, ecco che la dittatura da “commissaria” si fece “sovrana”, e la Repubblica capitolò. “Ancora oggi è questa la sfida più grande. Se infatti adesso sopportiamo limitazioni di libertà disposte in piena e solitaria responsabilità dal Governo pro tempore in carica, lo facciamo per necessità, avendo ad esso trasferito di fatto i poteri sovrani. Consapevoli però che, se dopo aver sconfitto il terribile e invisibile nemico, non si dovesse tornare alla normalità, rischieremmo di precipitare nel buio della Repubblica” (G. AZZARITI, Il diritto costituzionale d’eccezione, in Costituzionalismo.it, n. 1/2021).

 

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