Quella sentenza, sottovalutata, del Tribunale di Pisa sui lockdown

Quella sentenza, sottovalutata, del Tribunale di Pisa sui lockdown

di Emanuela Maccarrone

IL TRIBUNALE DI PISA: “L’INTENZIONE DEI PADRI COSTITUENTI FU DI NON INSERIRE NELLA CARTA COSTITUZIONALE UNO STATO DI EMERGENZA ALL’INFUORI DI QUELLO BELLICO, PREVISTO NELL’ART. 78 COST., PER EVITARE SIA UNA COMPRESSIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI SIA PER GARANTIRE L’EQUILIBRIO DELL’ASSETTO DEI POTERI

Il Tribunale di Pisa è stato recentemente chiamato, come molte altre sedi giudiziarie in questi ultimi due anni di pandemia, ad esprimersi riguardo la condanna per il reato ex art. 650 c.p. nei confronti di due persone che avevano violato il primo lockdown di marzo 2020.

Con sentenza n. 1842 dello scorso 17 febbraio, l’assise in composizione monocratica nella persona della dottoressa Lina Manuali, ha assolto i ricorrenti, poiché ha ritenuto che il Dpcm dell’8 marzo 2020 non sia stato un provvedimento legalmente dato dall’autorità come richiesto dall’art. 650 c.p., evidenziando le contraddizioni emerse nella gestione pandemica.

La Costituzione è la fonte di diritto per eccellenza, ossia qualsiasi atto normativo o legislativo non può essere ad essa contrario né, tanto meno, contrastante. Durante l’emergenza, invece, si è assistito alla violazione delle libertà che “concernono i diritti fondamentali dell’uomo e costituiscono il ‘nucleo duro’ della Costituzione stessa, tanto che, secondo la dottrina maggioritaria […], non sono revisionabili nemmeno con il procedimento di cui all’art. 138 Cost. – Revisione della Costituzione“.

Come specificato dal Tribunale, lo stato d’emergenza evocato con tanta facilità in questi due anni di emergenza pandemica, non è previsto dalla Costituzione, ma è una condizione particolare da attivare in casi eccezionali, attraverso modi che abbiano un fondamento costituzionale.

Infatti, come spiegato dal Giudice, l’intenzione dei padri costituenti fu di non inserire nella Carta costituzionale uno stato di emergenza all’infuori di quello bellico, previsto nell’art.78 Cost., proprio per evitare sia una compressione dei diritti fondamentali sia per garantire l’equilibrio dell’assetto dei poteri.

In caso di emergenza e di urgenza, la tutela di un diritto particolare con la conseguente limitazione degli altri, è consentito solo nel rispetto di alcuni principi: necessità, proporzionalità, legalità, riserva di legge, bilanciamento e temporaneità.

In caso contrario “si determinerebbe l’insorgere del cd. ‘diritto  tiranno‘ (avanti al quale tutti gli altri diritti dovrebbero soccombere) con conseguente non solo violazione della Costituzione, ma addirittura superamento del perimetro delineato dalla Carta costituzionale“.

A giudizio del Tribunale di Pisa, la delibera del 31 gennaio 2020 emanata dal Consiglio dei Ministri con la quale si dichiarava lo stato di emergenza, non ha trovato né fondamento costituzionale né legislativo poiché non rientrava neanche in quanto disposto negli articoli 7, 24 ed ex 16 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 (c.d. “Codice della Protezione Civile”) che disciplinano gli eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo e il rischio igienico-sanitario.

A fronte della illegittimità della delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, nonché tutte le successive proroghe dello stato di emergenza“, ha stabilito il giudice.

Inoltre, le ripetute proroghe dello stato d’emergenza da parte del Governo hanno comportato il venir meno della temporaneità, legittimando una gestione emergenziale ordinaria, quindi non più straordinaria, che ha determinato “una lesione delle prerogative del Parlamento, a cui viene di fatto assegnato il ruolo di mero ufficio di conversione in legge dei decreti del Governo“.

 

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