La vita consacrata: origine e caratteristiche di fondo di una vocazione speciale per la Chiesa

La vita consacrata: origine e caratteristiche di fondo di una vocazione speciale per la Chiesa

Di Sara Deodati

NELLA FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE AL TEMPIO, NELLA QUALE SI CELEBRA LA XXVI GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA, RIPERCORRIAMO ORIGINI E CARATTERISTICHE DI FONDO DI QUESTA SPECIALE VOCAZIONE CHE ARRICCHISCE DA SECOLI LA SPIRITUALITÀ E LA CARITÀ DELLA CHIESA

Le origini della vita consacrata, come già attestano gli Atti degli Apostoli, si rinvengono nelle comunità dei primi cristiani che, a Gerusalemme, subito dopo la Pentecoste, cercarono d’introdurre nella loro nuova situazione la vita in comune (Koinonia) che avevano condotto gli Apostoli con il loro Maestro. Tale comunione implicava una vita di comunione fraterna, la partecipazione alla stessa mensa e la condivisione dei beni.

Fin dai primi tempi della Chiesa, quindi, si evidenzia l’esigenza di alcuni fedeli di rispondere ad una chiamata di consacrazione della propria vita al servizio di Dio e dei fratelli affermando la volontà di “rinunciare al mondo”, giungendo nel tempo a realizzare la professione dei consigli evangelici di castità, povertà ed obbedienza. A queste prime esperienze individuali, ne seguirono altre connotate dall’adesione ad una Regola comune e dalla sottomissione ad un Superiore: sono queste le comunità che andarono presto moltiplicandosi dando vita agli ordini religiosi.

La Chiesa ha sempre cercato di accogliere le manifestazioni della ricchezza dei doni che lo Spirito Santo ha infuso in coloro che, grazie alla professione dei consigli evangelici, acquistano una tipica e permanente “visibilità” in mezzo al mondo. Allo stesso tempo l’autorità ecclesiastica ne ha interpretato i consigli regolandone la pratica e giungendo così a costituire forme stabili di vita, cioè gli “istituti di vita consacrata”. Quest’ultima, dal punto di vista giuridico, consiste nel peculiare stato di vita che assumono i fedeli che professano i consigli evangelici e, come si legge nel Catechismo della Chiesa Cattolica, «è la professione di tali consigli, in uno stato di vita stabile riconosciuto dalla Chiesa, che caratterizza la “vita consacrata” a Dio» (n. 915).

Il canone 573 del Codice di diritto canonico (CIC), promulgato da Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983, offre una nozione molto chiara di Vita Consacrata definendola infatti come una forma stabile di vita con la quale i fedeli, seguendo Cristo più da vicino per l’azione dello Spirito Santo, si danno totalmente a Dio, amandolo sopra ogni cosa. In tal modo, dedicandosi con nuovo e speciale titolo al Suo onore, alla edificazione della Chiesa ed alla salvezza del mondo, sono in grado di tendere alla perfezione della carità nel servizio del Regno di Dio.

Da questa definizione emergono gli elementi che costituiscono l’essenza di ciascun Istituto di vita consacrata, vale a dire: una totale consacrazione a Dio (ovviamente tutti i fedeli in virtù del Battesimo e della Cresima sono consacrati e chiamati alla santità ma in questo caso potremmo parlare di una “speciale consacrazione” che non rende “più cristiani” degli altri ma che impegna a cercare la perfezione attraverso una scelta totale e stabile); la professione dei consigli evangelici, attraverso i quali passa  questa via di santità (l’oggetto del voto di castità consiste nell’obbligo della perfetta continenza nel celibato assunto per il Regno dei Cieli; quello di povertà comporta la limitazione e la dipendenza nell’usare e nel disporre dei beni, secondo il diritto proprio dei singoli Istituti e richiede una vita povera di fatto e di spirito da condursi in operosa sobrietà che non indulga alle ricchezze terrene; l’obbedienza obbliga a sottomettere la propria volontà ai Superiori legittimi, quali rappresentanti di Dio, quando comandano secondo le proprie costituzioni); voti o altri vincoli sacri che si possono pronunciare attraverso un atto personale, una libera scelta di questa forma di vita che viene recepita dalla Chiesa la quale sostiene e promuove il dono divino della vita consacrata stabilendo i diritti e i doveri dei fedeli che liberamente la assumono; una forma stabile di vita cristiana.

Per azione dello Spirito Santo appaiono costantemente nella Chiesa nuove forme di vita consacrata ed è compito dei vescovi diocesani discernere la loro genuinità evangelica, aiutando i fondatori o i loro successori a chiedere alla Sede Apostolica la loro eventuale approvazione.

La vita consacrata è riconosciuta nel CIC in varie forme, individuali o consociate. Le forme individuali riconosciute sono: la vita eremitica attraverso la quale i fedeli dedicano la loro vita a Dio e alla salvezza del mondo, in solitudine e nella continua preghiera e penitenza; l’ordine delle vergini che sono consacrate a Dio dal vescovo diocesano per dedicarsi al servizio della Chiesa (vivono nel mondo ma possono associarsi liberamente per aiutarsi vicendevolmente per mantenere il loro impegno). Le forme consociate sono invece quelle vissute assieme dai membri degli istituti di vita consacrata.

Grazie alla ricca varietà di carismi di vita consacrata, ci sono nella Chiesa molti istituti che il CIC raggruppa in due tipi: istituti religiosi ed istituti secolari. Possiamo subito elencare le diverse norme comuni a tutti gli istituti di vita consacrata: la professione dei consigli evangelici, la vita fraterna, il patrimonio spirituale dell’istituto, il Diritto proprio degli istituti, il governo e, infine, l’ammissione e formazione dei membri. Lo stesso Codice stabilisce il dovere di ogni istituto di custodire il proprio patrimonio: natura, fine, spirito e carattere seguendo la volontà ed i propositi dei relativi fondatori. Questo dovere ricade sia sull’autorità ecclesiastica sia sui singoli membri di ciascuna comunità.

Oltre alle norme di Diritto universale, ogni istituto deve seguire il Diritto proprio che è costituito dal codice fondamentale o dalle costituzioni di ogni istituto corredate da norme di rango inferiore che vengono raccolte in codici complementari. Nelle costituzioni viene raccolto tutto ciò che riguarda il patrimonio spirituale dell’istituto, le norme fondamentali che riguardano il governo, la disciplina, l’incorporazione e formazione dei propri membri e deve anche essere ben definito quale sia l’oggetto proprio dei sacri vincoli attraverso i quali i membri pronunciano i consigli evangelici. Rivestendo tali costituzioni un ruolo fondamentale, esse necessitano dell’approvazione dell’autorità ecclesiastica competente e, anche in caso di modifica, vi devono fare ricorso. Ogni membro di istituto è comunque obbligato ad obbedire al Pontefice, quale sommo Superiore e, questo, non solo come dovere di obbedienza comune a tutti i fedeli ma anche specificatamente in relazione al vincolo sacro di obbedienza per il quale ogni religioso o religiosa sono obbligati nei confronti dei propri superiori.

Il CIC definisce infine i seguenti requisiti generali affinché un fedele possa essere ammesso in un istituto di vita consacrata: deve essere cattolico, deve avere retta intenzione, essere in possesso delle qualità richieste dal Diritto universale e da quello proprio, essere disponibile a ricevere un’adeguata preparazione.

Il diritto canonico indica naturalmente anche le norme che disciplinano il noviziato, cioè il primo periodo di formazione durante il quale «i novizi confermano la loro vocazione all’Istituto, sperimentano lo stile di vita che in esso si conduce ed i Superiori verificano la loro idoneità e rettitudine». Esso si compie generalmente in una casa destinata a tale scopo, e «deve durare almeno dodici mesi e non più di due anni. In questo periodo, sotto la guida del maestro dei novizi, vengono introdotti al cammino e alle esigenze della vita religiosa e formati allo spirito e alla vita specifici dell’Istituto. Poiché si tratta di un tempo di prova, il novizio può liberamente lasciare l’istituto e anche i Superiori possono dimetterlo».

Con la professione religiosa i membri abbracciano i tre consigli evangelici mediante i voti pubblici e consacrandosi a Dio vengono incorporati all’istituto acquisendo così i doveri e i diritti previsti dal Diritto universale e dal Diritto proprio per tutto il periodo di professione (temporanea o perpetua).

Vediamo ora quali sono i principali doveri e diritti degli istituti e dei loro membri, disciplinati dal Diritto universale che ne regola e ne custodisce l’identità mantenendo la sua efficacia nella vita della Chiesa.

Il principale obbligo degli istituti è quello di procurare ai suoi membri quanto necessario per realizzare il fine della propria vocazione (ciò include condurre una vita degna, un’opportuna formazione e sostegno spirituale). Contemporaneamente i religiosi devono essere fedeli a tale vocazione e, infine, devono vivere in comune nella loro casa dalla quale non possono assentarsi senza la licenza del proprio Superiore. Nelle case religiose è d’obbligo la clausura e, quindi, si proibisce o si limita (a seconda del carattere specifico dell’istituto) l’uscita dei religiosi e l’entrata di altre persone nella casa stessa.

I beni temporali negli istituti religiosi sono al servizio della missione della Chiesa e dell’istituto e trovano così il loro senso di esistere se si utilizzano per il sostentamento dei membri, l’apostolato proprio e le opere di carità e culto divino.

Il CIC stabilisce che i religiosi debbano indossare l’abito previsto dal Diritto proprio come segno della loro consacrazione e testimonianza di povertà. Come conseguenza della loro piena dedizione alla vita e alle opere dell’istituto, i religiosi non devono accettare incarichi o uffici al di fuori dell’istituto stesso (es. incarichi diocesani) senza l’autorizzazione del proprio Superiore. Qualora un religioso venga nominato vescovo, egli continuerà ad appartenere al suo istituto ma dovrà obbedienza soltanto al Romano Pontefice e non sarà più soggetto agli obblighi che limitano la sua capacità economica oppure a quelli incompatibili con la sua nuova condizione.

Il canone 710 del CIC definisce l’istituto secolare come «un istituto di vita consacrata in cui i fedeli, vivendo nel mondo, tendono alla perfezione della carità e si impegnano per la santificazione del mondo, soprattutto operando all’interno di essa». Queste comunità, pur condividendo i caratteri generali degli istituti di vita consacrata, possiedono caratteristiche proprie che li differenziano da altre realtà. Infatti, le costituzioni stabiliscono i vincoli sacri con cui vengono assunti i consigli evangelici ma tali voti non necessariamente sono pubblici (promesse o giuramenti professati in privato); la vita fraterna non comporta necessariamente per i membri una vita comune in una casa; non è propria di questi istituti la separatio a mundo e, anzi, la caratteristica di tale vita consacrata è proprio la secolarità. I loro membri infatti si consacrano a Dio senza abbandonare gli affari temporali, attraverso i quali cercano la santificazione mediante la fedeltà ai propri impegni, collaborando al servizio della comunità ecclesiale e cercando di vivificare la propria realtà con la forza del Vangelo. I chierici degli istituti secolari possono essere incardinati nella diocesi (in tal caso dipenderanno dal vescovo) oppure nello stesso istituto per dedicarsi al governo o all’apostolato specifico.

Alla luce di quanto detto ci sembra di poter sintetizzare la visione attuale della vita consacrata nella Chiesa sulla base del principio della giusta autonomia delle varie comunità. Esso, infatti, è strutturalmente necessario alla tutela della fedeltà al carisma originario, i cui elementi fondamentali come detto sono contenuti nel corpo legislativo dell’istituto stesso, ossia nel codice fondamentale o costituzioni contenenti la regola di vita, la natura e il fine, le forme di governo, la disciplina e le modalità dei vincoli sacri. Una tale misura di “flessibilità”, accordata nel rispetto di alcuni canoni di fondo che derivano dall’osservanza del Magistero e della Tradizione, è dettata dalla preoccupazione di non soffocare lo Spirito nella vita di ciascuna comunità, senza necessità di perseguire l’uniformità a tutti i costi. Come insegnato dal Concilio Vaticano II, infatti, la maggiore fecondità nella vita di ciascun istituto si ottiene «nel perseverare e maggiormente eccellere nella vocazione a cui Dio l’ha chiamato, per una più grande santità della Chiesa e per la maggior gloria della Trinità, una e indivisa, la quale in Cristo e per mezzo di Cristo è la fonte e l’origine di ogni santità» (Costituzione dogmatica Lumen gentium, 21 novembre 1964).

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