Il diritto naturale classico e le forme di Stato e di Governo

di Daniele Trabucco

SAN PIO X E LE “FORME DI GOVERNO”

I termini “forma di Stato” e “forma di Governo” sono molto utilizzati nel Diritto Costituzionale e nella Scienza della Politica ed indicano rispettivamente le modalità con cui gli elementi costitutivi dello Stato moderno (popolo, territorio e sovranità) si combinano tra loro ed interagiscono nelle diverse esperienze ed il modo con cui il potere è distribuito tra gli organi del c.d. Stato —Apparato (1).

La Chiesa cattolica, sul punto, non ha mai indicato alcuna preferenza a condizione che la scelta sia legittima, ossia in piena sintonia con i principi cristiani e con quelli propri del diritto naturale classico. In particolare, il grande Papa san Pio X, pontefice dal 1903 al 1914, nella Lettera apostolica “Notre charge apostolique” promulgata il 25 agosto 1910 in cui condannava il movimento francese “Le Sillon”, fondato da Marc Sangnier (1873 —1950) il quale proponeva un “cristianesimo laicizzato” con venature “socialiste”, pur riconoscendo la validitá delle diverse forme di Governo, respinse in modo molto netto l’idea che la democrazia potesse essere considerata la forma migliore, condannando in questo modo i tentativi di legare la “Ecclesia Christi” ad una concezione politica determinata, specialmente quella precipua della “democrazia moderna” che si fonda su principi dottrinali errati primo fra tutti la derivazione popolare del potere quando questo, per la dottrina cattolica, non puó che provenire da Dio. Papa Sarto si pone, dunque, in perfetta linea di continuità con il suo predecessore, Leone XIII, che, nell’Enciclica “Diuturnum illud” del 29 giugno 1881, aveva indicato come il ripugnare, da parte del “principe”, le leggi di Dio e dell’ordine naturale significhi eccedere la lpotestà e pervertire la giustizia.

Conclude: la comunitá deve essere instaurata e restaurata “senza sosta sui suoi fondamenti naturali e divini contro gli attacchi sempre rinascenti della malsana utopia, della rivolta e dell’empietà”. A noi il compito di operare in questa direzione.

 

(1). sul carattere valutativo o avalutativo o sull’effetto prescrittivo o meramente descrittivo concernente la modellistica delle forme di Governo cfr. M. DOGLIANI, Spunti metodologici per un’indagine sulle forme di Governo, in Giur. Cost., 1973, p. 214 e ss., ma anche le attualisime riflessioni di Paolo Biscaretti di Ruffia (1912 —1996) nel suo noto “Introduzione al Diritto Costituzionale comparato”

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