“Un politico ‘cattolico’ che agisce contrariamente alla legge morale riceve in modo sacrilego la Comunione”

IL CARDINALE BURKE SPIEGA PERCHE’ NON SI PUO’ CONCEDERE LA SANTA COMUNIONE A CHI AGISCE CONTRO I PRINCIPI DELLA CHIESA CATTOLICA

Di Emanuela Maccarrone

“Mi hanno chiesto come sia possibile per i cattolici ricevere la Santa Comunione, mentre allo stesso tempo promuovono pubblicamente e ostinatamente programmi, politiche e legislazioni in diretta violazione della legge morale”.

Su questo importante tema il cardinale Raymond Leo Burke ha fatto sentire la sua voce, rispondendo ai cattolici, e non solo (come i non credenti che rispettano la Chiesa per il suo insegnamento sulla fede e la morale), che gli hanno sottoposto la domanda.

L’alto prelato ha spiegato la posizione della Chiesa cattolica e, in particolare, oltre alla questione sollevata nei confronti dei politici e degli ufficiali civili che difendono e promuovono l’aborto pubblicamente, ha allargato il campo a diverse gravi casistiche.

“La loro domanda si applica chiaramente anche a quei cattolici che promuovono pubblicamente politiche e leggi in violazione della dignità della vita umana di coloro che sono colpiti da malattie gravi, da bisogni speciali o avanzati d’età e in violazione dell’integrità della sessualità umana, del matrimonio e della famiglia”.

Il porporato ha fatto chiarezza richiamando una delle più importanti verità della fede cattolica, ossia la Sacra Ostia che è il Corpo, il Sangue, l’Anima e la Divinità di Cristo, Dio-Figlio Incarnato. Il cardinale, infatti, non ha mancato di citare il monito di San Paolo che ricorda: “chi dunque mangia il pane o beve il calice del Signore in modo indegno, sarà colpevole di profanare il corpo e il sangue del Signore” (1 Cor 11,27).

Come ha chiarito Burke coloro che violano pubblicamente e ostinatamente la legge morale e si accostano alla Santa Comunione, commettono un sacrilegio particolarmente grave.

“Non solo merita la punizione eterna chi riceve indegnamente”, ma costituisce “uno scandalo gravissimo per gli altri”, perché conduce gli altri alla “falsa convinzione che si possa violare pubblicamente e ostinatamente la legge morale in una questione grave e ricevere ancora Nostro Signore nella Santa Comunione”.

Il cardinale ha specificato che è compito dei presbiteri e dei vescovi istruire e ammonire i fedeli che si trovano nelle condizioni descritte nel 915 del Codice di Diritto canonico, riguardo la Santa Comunione sacrilega.

A seguire la dichiarazione integrale del cardinale americano pubblicata dal Blog di Sabino Paciolla

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Dichiarazione

Riguardo la ricezione della Santa Comunione da parte di coloro che persistono nel peccato grave in pubblico

(Fonte: https://www.sabinopaciolla.com/card-burke-dichiarazione-riguardo-la-ricezione-della-santa-comunione-da-parte-di-coloro-che-persistono-nel-peccato-grave-in-pubblico/ Traduzione dell’ing. Sabino Paciolla)

Molti cattolici e anche non cattolici che, pur non abbracciando la fede cattolica, rispettano la Chiesa cattolica per il suo insegnamento riguardante la fede e la morale, mi hanno chiesto come sia possibile per i cattolici ricevere la Santa Comunione, mentre allo stesso tempo promuovono pubblicamente e ostinatamente programmi, politiche e leggi in diretta violazione della legge morale. In particolare, chiedono come i politici e i funzionari civili cattolici che difendono e promuovono pubblicamente e ostinatamente la pratica dell’aborto su richiesta possano avvicinarsi per ricevere la Santa Comunione.

La loro domanda si applica chiaramente anche a quei cattolici che promuovono pubblicamente politiche e leggi in violazione della dignità della vita umana di coloro che sono gravati da serie malattie, da bisogni speciali o da età avanzata, e in violazione dell’integrità della sessualità umana, del matrimonio e della famiglia, e in violazione della libera pratica della religione.

La questione merita una risposta, soprattutto perché tocca i fondamenti stessi dell’insegnamento della Chiesa in materia di fede e morale. Più di tutto, tocca la Santa Eucaristia, il ” sacramento della carità, … il dono che Gesù Cristo fa di se stesso, rivelandoci l’amore infinito di Dio per ogni uomo…  Gesù nel sacramento eucaristico continua ad amarci «fino alla fine», fino al dono del suo corpo e del suo sangue”. [1]

È mia speranza che i seguenti punti dell’insegnamento della Chiesa siano utili a coloro che sono giustamente confusi e anzi spesso scandalizzati dal troppo comune tradimento pubblico dell’insegnamento della Chiesa sulla fede e la morale da parte di coloro che si professano cattolici. Affronterò la questione dell’aborto procurato, ma gli stessi punti si applicano ad altre violazioni della legge morale.

Per quanto riguarda la Santa Eucaristia, la Chiesa ha sempre creduto e insegnato che la Sacra Ostia è il Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Cristo, Dio-Figlio Incarnato. La fede della Chiesa è così espressa dal Concilio di Trento: “Poiché il Cristo, nostro Redentore, ha detto che ciò che offriva sotto la specie del pane [cf. Mt 26, 26-29; Mc 14, 22-25; Lc 22, 19s; 1 Cor 11, 24-26], era veramente il suo corpo, nella Chiesa di Dio vi fu la convinzione, e questo santo concilio lo dichiara ora di nuovo, che con la consacrazione del pane e del vino si opera la conversione di tutta la sostanza del pane nella sostanza del corpo del Cristo, nostro Signore, e di tutta la sostanza del vino nella sostanza del suo sangue” (Sessione 13, Capitolo 4). [2] Pertanto, come insegna chiaramente San Paolo nella sua Prima Lettera ai Corinzi: “Chiunque dunque mangerà il pane o berrà il calice del Signore in modo indegno, sarà colpevole di profanare il corpo e il sangue del Signore” (1 Cor 11, 27).

La ricezione della Santa Comunione da parte di coloro che violano pubblicamente e ostinatamente la legge morale nei suoi precetti più fondamentali è una forma particolarmente grave di sacrilegio. Nelle parole del Catechismo della Chiesa Cattolica, “Il sacrilegio è un peccato grave soprattutto se commesso contro l’Eucaristia, perché in questo sacramento il vero Corpo di Cristo è reso sostanzialmente presente per noi” (n. 2120). Esso non solo merita la punizione eterna per colui che riceve indegnamente, ma costituisce un gravissimo scandalo per gli altri, cioè li induce nella falsa convinzione che si possa pubblicamente e ostinatamente violare la legge morale in una materia grave e ricevere ancora Nostro Signore nella Santa Comunione. Una persona riflessiva, di fronte a una tale situazione, deve concludere che o la Sacra Ostia non è il Corpo di Cristo o che la promozione dell’aborto procurato, per esempio, non è un peccato grave.

Il Can. 915 del Codice di Diritto Canonico, che ripete l’insegnamento perenne e immutabile della Chiesa, prevede: “Non siano ammessi alla sacra comunione gli scomunicati o gli interdetti, dopo l’irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto”.[3]  Il rifiuto della Santa Comunione non è una sanzione ecclesiastica ma il riconoscimento dello stato oggettivamente indegno di una persona di accostarsi a ricevere la Santa Comunione. La disciplina contenuta nel can. 915 salvaguarda la santità della realtà più sacra della Chiesa, la Santa Eucaristia, impedisce alla persona che persevera ostinatamente nel peccato grave di commettere l’ulteriore gravissimo peccato di sacrilegio profanando il Corpo di Cristo, e previene l’inevitabile scandalo che deriva dall’indegna ricezione della Santa Comunione.

È dovere dei sacerdoti e dei Vescovi istruire ed ammonire i fedeli che si trovano nella condizione descritta dal can. 915, affinché non si accostino a ricevere la Santa Comunione e commettano così un gravissimo sacrilegio, con conseguente danno eterno per loro stessi e, parimenti, inducano altri all’errore e persino al peccato in una materia così grave. Se una persona è stata ammonita e persevera ancora in un grave peccato pubblico, non può essere ammessa a ricevere la Santa Comunione.

Chiaramente, nessun sacerdote o Vescovo può concedere il permesso di ricevere la Santa Comunione a una persona che è in pubblico e ostinato peccato grave. Non si tratta nemmeno di una discussione tra il sacerdote o il vescovo e colui che sta commettendo il peccato, ma di una questione di ammonizione riguardo alle verità di fede e di morale, da parte del sacerdote o del vescovo, e di una questione di correzione di una coscienza errata, da parte del peccatore.

Papa San Giovanni Paolo II ha presentato l’insegnamento costante della Chiesa riguardo all’aborto procurato nella sua Lettera Enciclica Evangelium Vitae. Riferendosi alla consultazione dei Vescovi della Chiesa universale in materia con la sua lettera di Pentecoste del 1991, dichiarò: “Pertanto, con l’autorità che Cristo ha conferito a Pietro e ai suoi successori, in comunione con i Vescovi – che a varie riprese hanno condannato l’aborto e che nella consultazione precendentemente citata, pur dispersi per il mondo, hanno unanimemente consentito circa questa dottrina – dichiaro che l’aborto diretto, cioè  voluto come fine o come mezzo, costituisce sempre un disordine morale grave, in quanto uccisione deliberata di un essere umano innocente.”[4]  Ha chiarito che il suo insegnamento “è fondata sulla legge naturale e sulla Parola di Dio scritta, è trasmesso dalla Tradizione della Chiesa e insegnata dal Magistero ordinario e universale”. [5]

A volte si sostiene che un politico cattolico può credere personalmente nell’immoralità dell’aborto, pur favorendo una politica pubblica che prevede il cosiddetto aborto “legalizzato”. Tale fu il caso, per esempio, negli Stati Uniti d’America al vertice tra alcuni teologi morali cattolici che sposavano l’errata teoria morale del proporzionalismo o consequenzialismo, e politici cattolici, tenutosi presso il complesso della famiglia Kennedy a Hyannisport, Massachusetts, nell’estate del 1964 [6]. Papa San Giovanni Paolo II risponde chiaramente a tale errato pensiero morale nella Evangelium Vitae: “Nessuna circostanza, nessuna finalità, nessuna legge al mondo potrà mai rendere lecito un atto che è intrinsecamente illecito, perché contrario alla Legge di Dio, scritta nel cuore di ogni uomo, riconoscibile dalla stessa ragione, e proclamata dalla Chiesa”.[7]  Nella sua Lettera Enciclica Veritatis Splendor, Papa San Giovanni Paolo II corregge l’errore fondamentale del proporzionalismo e del consequenzialismo. [8]

Si dice talvolta che il rifiuto della Santa Comunione ai politici che perseverano ostinatamente nel peccato grave sia l’uso della Santa Comunione da parte della Chiesa per scopi politici. Al contrario, è responsabilità solenne della Chiesa salvaguardare la santità della Santa Eucaristia, impedire ai fedeli di commettere sacrilegi e prevenire lo scandalo tra i fedeli e le altre persone di buona volontà.

È piuttosto il politico cattolico, che promuove pubblicamente e ostinatamente ciò che è contrario alla legge morale e tuttavia osa ricevere in maniera sacrilega la Santa Comunione, che usa la Santa Eucaristia per scopi politici. In altre parole, il politico si presenta come un cattolico devoto, mentre la verità è completamente diversa.

Oltre alla negazione della Santa Comunione alle persone che violano pubblicamente e ostinatamente la legge morale, c’è anche la questione dell’imposizione o della dichiarazione di una giusta pena ecclesiastica per richiamare la persona alla conversione e per riparare lo scandalo che le sue azioni causano.

Coloro che violano pubblicamente e ostinatamente la legge morale sono, come minimo, in stato di apostasia, cioè hanno effettivamente abbandonato la fede per l’ostinato rifiuto, nella pratica, di vivere in accordo con le verità fondamentali della fede e dei costumi (cfr. can. 751). Un apostata dalla fede incorre automaticamente nella pena della scomunica (cfr. can. 1364). Il suo Vescovo di tale persona deve verificare le condizioni per la dichiarazione della pena di scomunica, in cui è automaticamente incorso.

Possono anche essere in eresia, se si ostinano a negare o dubitare della verità sul male intrinseco dell’aborto come “si deve credere per fede divina e cattolica” (can. 751).[8] L’eresia, come l’apostasia, comporta automaticamente la pena della scomunica (cfr. can. 1364). Anche nel caso dell’eresia, il Vescovo deve verificare le condizioni per la dichiarazione della pena di scomunica, in cui si è automaticamente incorso.

In conclusione, la disciplina della Chiesa, a partire dall’apostolo Paolo, ha costantemente insegnato la necessaria disposizione di coscienza per la ricezione della Santa Comunione. L’inosservanza della disciplina comporta la profanazione della realtà più sacra nella Chiesa – il Corpo, il Sangue, l’Anima e la Divinità di Cristo – , costituisce il gravissimo peccato di sacrilegio, e causa il più grave scandalo per la mancata testimonianza della verità della Santa Comunione e della verità morale, per esempio, la dignità inviolabile della vita umana, l’integrità del matrimonio e della famiglia, e la libertà di adorare Dio “in spirito e verità”. [10]

La risposta alla domanda così frequentemente postami è chiara: un cattolico che si oppone pubblicamente e ostinatamente alla verità riguardante la fede e la morale non può presentarsi a ricevere la Santa Comunione e nemmeno il ministro della Santa Comunione può dargli il Sacramento.

Raymond Leo Cardinale BURKE

Roma, 7 aprile 2021

[1] “[s]acramentum caritatis, … donum est Iesu Christi se ipsum tradentis, qui Dei infinitum nobis patefacit in singulos homines amorem… Eodem quidem modo in eucharistico Sacramento Iesus «in finem», usque scilicet ad corpus sanguinemque tradendum, diligere nos pergit.” Benedictus PP. XVI, Adhortatio Apostolica Postsynodalis Sacramentum caritatis, De Eucharistia vitae missionisque Ecclesiae fonte et culmine, 22 Februarii 2007, Acta Apostoliae Sedis 99 (2007) 105, n. 1. Traduzione italiana: Enchiridion Vaticanum, Vol. 24 (Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna, 2009), pp. 87 e 89, n. 105.

[2] “Quoniam autem Christus redemptor noster corpus suum id, quod sub specie panis offerebat [cf. Mt 26:26-29; Mc 14:22-25; Lc 22:19s; 1 Cor 11:24-26], vere esse dixit, ideo persuasum semper in Ecclesia Dei fuit, idque nunc denuo sancta haec Synodus declarat: per consecrationem panis et vini conversionem fieri totius substantiae panis in substantiam corporis Christi Domini nostri, et totius substantiae vini in substantiam sanguinis eius.” Heinrich Denzinger, Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, ed. Peter Hünermann, tr. Angelo Lanzoni e Giovanni Battista Zaccherini, 43rd ed. Bilingue (Bologna: Ediizioni Dehoniane Bologna, 2010), p. 681, n. 1642.

[3] “Can. 915  Ad sacram communionem ne admittantur excommunicati et interdicti post irrogationem vel declarationem poenae aliique in manifesto gravi peccato obstinate perseverantes.” Codice di diritto commentato, tr. Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, 5ª ed.  (Milano: Àncora Editrice, 2019), pp. 787-788.

[4] “Auctoritate proinde utentes Nos a Christo Beato Petro eiusque Successoribus collata, consentientes cum Episcopis qui abortum crebrius respuerunt quique in superius memorata interrogatione licet per orbem disseminati una mente tamen de hac ipsa concinuerunt doctrina – declaramus abortum recta via procuratum, sive uti finem intentum seu ut instrumentum, semper gravem prae se ferre ordinis moralis turbationem, quippe qui deliberata exsistat innocentis hominis occisio.” Ioannes Paulus PP. II, Litterae Encyclicae Evangelium vitae, “De vitae humanae inviolabili bono,” 25 Martii 1995, Acta Apostolicae Sedis 87 (1995) 472, n. 62. Traduzione italiana:: Enchiridion Vaticanum, Vol. 14 (Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna, 1997), p. 1345, n. 2375.

[5] “… naturali innititur lege Deique scripto Verbo, transmittitur Ecclesiae Traditione atque ab ordinario et universali Magisterio exponitur.” Evangelium vitae, 472, n. 62. Traduzione italiana: p. 1345, n. 2375.

[6] Cf. Albert R. Jonsen, The Birth of Bioethics (New York: Oxford University Press, 1998), pp. 290-291.

[7] “Nequit exinde ulla condicio, ulla finis, ulla lex in terris umquam licitum reddere actum suapte natura illicitum, cum Dei Legi adversetur in cuiusque hominis insculptae animo, ab Eccesia praedicatae, quae potest etiam ratione agnosci.” Evangelium vitae, 472, n. 62. Traduzione italiana: pp. 1345 e 1347, n. 2376.

[8] Cf. Ioannes Paulus PP. II, Litterae Encyclicae Veritatis splendor, De quibusdam quaestionibus fundamentalibus doctrinae moralis Ecclesiae, 6 Augusti 1993, Acta Apostolicae Sedis 85 (1993) 1192-1197, nn. 74-78. Traduzione italiana: Enchiridion Vaticanum, Vol. 13 (Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna, 1995), pp. 1459, 1461, 1463, 1465, 1467, 1469, 1471, nn. 2715-2730.

[9]  “Can. 751  … fide divina et catholica credendae.” Traduzione italiana: Codice di diritto canonico commentato, p. 652.

[10] Gv 4, 23-24.

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